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GLI ORIUNDI ITALIANI DEL CONTINENTE LATINO AMERICANO: PROBLEMATICHE CONNESE AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA E ALLA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.
Le gravi difficoltà di natura socio-economica che stanno interessando i paesi dell’america latina ed in particolare l’Argentina, determinano un massiccio esodo di connazionali da quei paesi che, dalla fine del XIX agli inizi del XX secolo, hanno offerto possibilità di lavoro e ricchezza a milioni di cittadini europei e, tra questi, a centinaia di migliaia di cittadini italiani. Infatti, nel corso dell’ anno 2002 è risultato molto consistente il numero dei discendenti dei nostri connazionali che, dall’Argentina, hanno fatto ritorno in Italia nella speranza di una migliore aspettativa di vita . Per lo più trattasi di soggetti discendenti di 3a e 4a generazione che, secondo il criterio dello ius loci, hanno acquisito la cittadinanza del paese natio e, seppur investiti dal diritto iure sanguinis della cittadinanza italiana, poiché a suo tempo i genitori omisero di richiedere tramite il consolato competente la trascrizione degli atti di stato civile italiano, al momento sono titolari della sola cittadinanza del paese di emigrazione dei loro avi. A causa della summenzionata omissione molti sono gli oriundi che, tornano nei paesi di origine dei loro progenitori, ignari della legge e speranzosi di conservare dei diritti per la loro discendenza italiana, si portano presso i competenti uffici anagrafe per chiedere l’iscrizione e lì, loro malgrado, scoprono il loro status di cittadini extracomunitari. E’ da questo punto che inizia la tribolazione dell’ oriundo che, scopertosi straniero in casa, per poter risiedere regolarmente in Italia deve affrontare "la bestia burocratica". Ed è per alleviare queste tribolazioni che noi della Pro Loco, attraverso questo sito internet, vogliamo fornire un piccolo contributo ai nostri connazionali informandoli sulle possibilità dell’acquisizione della cittadinanza italiana ius sanguinis o sulla semplice richiesta del permesso di soggiorno. Prima di affrontare le problematiche inerenti la richiesta del permesso di soggiorno e l’acquisto della cittadinanza è opportuno fare una premessa circa la sostanziale differenza dei criteri attributivi dello status di cittadino secondo lo ius soli e ius sanguinis: il primo, in uso nella maggior parte dei paesi del continente americano, in Australia ecc. attribuisce la cittadinanza per nascita sul territorio della nazione; mentre il secondo, in uso nei paesi europei, attribuisce lo status civitatis al nato da genitore cittadino quindi, per discendenza. (Art. 1 legge 91/92 – " E’ cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini".) Per quanto concerne il procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana, le relative modalità applicative sono state sostanzialmente specificate dalla Legge nr. 91 del 5 febbraio 1992 e dalla circolare k.28.1 emanata in data 8 aprile 1991 dal Ministero dell'interno. In buona sostanza la succitata norma, ha lasciato inalterato i principi della predente Legge 555 del 1912 in base alla quale i discendenti di coloro cha abbiano acquisito la cittadinanza per nascita potranno ottenere il riconoscimento o recuperarne il possesso secondo modalità privilegiate che qui di seguito si elencano solo parzialmente, rimandando, a chi abbia maggiori interessi, la lettura integrale della legge e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.12 ottobre 1993 nr. 572. Pertanto, a norma dell’art. 4 della legge 91/92 diviene cittadino italiano lo straniero del quale il padre o la madre ( solo se nati dopo il 1948 )o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita: se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza . - Ai sensi dell’ art 9 la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni. Per i due casi sopra citati abbiamo visto che la legge riserva allo straniero discendente del cittadino italiano una sorta di corsia preferenziale, mentre, per esempio, allo straniero non discendente la stessa norma richiede oltre ai requisiti della buona condotta ecc., 10 anni di residenza sul territorio dello Stato. I requisiti richiesti per il riconoscimento si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza del richiedente dall’avo emigrato, originariamente investito dalle cittadinanza italiana; sulla comprovazione dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza ovvero dalla mancata naturalizzazione straniera o rinuncia allo status di italiano da parte dell’avo dante causa, effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge 555/1912. I requisiti richiesti devono essere dimostrati con formale documentazione. - Per quanto concerne alla mancata acquisizione della cittadinanza straniera, all’istanza di riconoscimento della cittadinanza, dovrà essere allegato il certificato rilasciato dalle competenti Autorità straniere attestante la mancata iscrizione nelle liste elettorali di quel paese dell’ avo dante causa. L’ulteriore documentazione da presentare a corredo dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza è minuziosamente indicata nella circolare K28.1. del Ministero dell’Interno di cui sopra abbiamo fatto menzione. L'istanza, corredata dalla documentazione occorrente deve essere presentata:
Agli aspiranti cittadini italiani che intendono far rientro nel nostro paese e quivi presentare la richiesta di riconoscimento, è opportuno partecipare che:
Per completezza di informazione dobbiamo altresì aggiungere che coloro che in Italia hanno ancora parenti in linea retta entro il 4° grado, e sempre che con questi convivano stabilmente, possono richiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia previsto dall'art. 28 del D.P.R. 394/99. Questi
pochi righi di scritto non hanno la pretesa di chiarire la problematica
connessa alla richiesta della cittadinanza e del permesso di soggiorno,
ma solo di dare un piccolo contributo a coloro che si trovano in
difficoltà e non hanno o non sanno a chi rivolgersi per richiedere un
loro eventuale diritto. Gerardo Stia
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